Articles of Association

Articles of Association

Articolo 1 – Denominazione

​1. La Camera di Commercio Italiana in Cina ("Camera") è un’associazione libera ed elettiva costituita nella Repubblica Popolare Cinese ("Cina") da operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e straniere.

2. Le attività della Camera sono regolate dal presente Statuto, dalle leggi della Repubblica Italiana e dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese. La Camera è riconosciuta dal Governo cinese e dal Governo italiano.

Articolo 2 – Sede

La Camera ha sede legale a Pechino.

Articolo 3 - Scopo, Attribuzioni

1. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e culturali tra operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e cinesi. A tal fine, la Camera:

(a) promuove lo sviluppo di ogni forma di collaborazione economica e tecnica fra le imprese e le organizzazioni economiche legate ai due Paesi ed in relazione alle attività di società costituite in Cina che rappresentano interessi italiani e sviluppano iniziative di cooperazione ed assistenza per i Soci ed i richiedenti;

(b) raccoglie e fornisce ai Soci ed ai richiedenti informazioni di carattere economico, finanziario, commerciale, sociale, fiscale e legale in relazione agli sviluppi del mercato cinese, offrendo segnalazioni di opportunità e progetti commerciali, di investimento diretto, di trasferimento di tecnologia e di cooperazione industriale;

(c) organizza, in collaborazione con gli enti interessati, missioni di operatori economici dei due Paesi, seminari tecnici, conferenze in merito a questioni attinenti l’economia e gli scambi commerciali fra i due Paesi, e quant’altro necessario a sviluppare tali forme di collaborazione;

(d) agevola i Soci ed i richiedenti nella composizione di dispute commerciali insorgenti fra operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche e promuove in particolar modo il ricorso ad istituzioni arbitrali e di conciliazione costituite nei due Paesi, o a livello internazionale;

(e) sensibilizza gli organi governativi e le amministrazioni pubbliche dei due Paesi in relazione a questioni di interesse comune dei Soci;

(f) collabora con le Autorità diplomatiche, con enti italiani e stranieri, pubblici e privati, al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi ed attività comuni;

(g) promuove e partecipa a congressi, convegni, mostre, esposizioni ed ogni altra manifestazione atta a sviluppare le relazioni economiche e culturali fra i due Paesi;

(h) promuove l'istruzione in lingua italiana (elementare e media in particolare) contribuendo allo sviluppo di strutture educative organizzate, senza finalità di lucro, nell’ambito del sistema diplomatico-consolare italiano in Cina;

(i) pone in essere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi associativi.

2. La Camera esclude ogni scopo di lucro. Il Consiglio decide di anno in anno come destinare le eventuali eccedenze.

Articolo 4 - Soci: ammissione, durata

1. La Camera è composta da un numero illimitato di Soci.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, il diritto di associarsi alla Camera viene riconosciuto a:

(a) gli uffici di rappresentanza od alle filiali o enti regolarmente costituiti o partecipate in Cina da persone fisiche o giuridiche italiane, anche in forma minoritaria o comunque riconducibili ad interessi italiani;

(b) persone fisiche di sola nazionalità italiana, aventi in Cina la propria dimora abituale e in possesso di regolare permesso di soggiorno ed operanti in società italiane in Cina o straniere (ad esclusione di aziende cinesi in Cina) che non abbiano nominato un proprio rappresentante alla Camera;

(c) persone fisiche di sola nazionalità italiana, aventi in Cina la propria dimora abituale e in possesso di regolare permesso di soggiorno ed operanti in società cinesi;

(d) persone fisiche di sola nazionalità italiana, residenti in altri paesi;

(e) le persone giuridiche italiane costituite in altri paesi;

(f) gli uffici di rappresentanza od alle filiali o enti regolarmente costituiti o partecipate in Cina da persone fisiche o giuridiche non italiane, ad esclusione di quelle della Cina;

(g) persone fisiche la cui attività o impiego si eserciti nell’ambito di persone giuridiche, uffici di rappresentanza, filiali o enti già associati/e alla Camera e che abbiano nominato un proprio rappresentante alla Camera.

3. I Soci appartenenti alle categorie (a) e (b) di cui sopra godono di diritto di voto.

4. Il Segretario Generale verifica la rispondenza dei candidati ai requisiti di cui al precedente comma entro cinque [5] giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e la trasmette per approvazione al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente sull'accettazione o meno dell'aspirante Socio. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all'aspirante Socio. In caso di non risposta entro cinque [5] giorni lavorativi, la domanda di ammissione è da considerarsi approvata. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data della decisione del Consiglio Direttivo.

5. Le persone giuridiche nominano, all’atto dell’iscrizione e con facoltà di sostituzione in ogni momento previa comunicazione scritta alla Camera, un rappresentante principale presso la Camera che esercita tutte le prerogative attribuite dal presente Statuto al Socio. Esse devono indicare tempestivamente l’eventuale sostituzione del rappresentante principale. Nel caso in cui il rappresentante principale ricopra una carica sociale, la persona nominata come sostituto rappresentante non acquisisce la carica del predecessore: la sostituzione all’interno degli organi sociali è regolata dall’Art. 12.11.

Articolo 5 - Soci: cessazione.

1. La qualifica di socio cessa:

(a) per cancellazione (nel caso di persone giuridiche, uffici di rappresentanza o enti) ovvero morte (nel caso dei soci individuali).

(b) per recesso unilaterale, che deve essere comunicato per lettera raccomandata al Presidente;

(c) per il mancato pagamento del rinnovo della quota sociale;

(d) per espulsione per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri discute e decide sul ricorso entro dieci [10] giorni

2. In caso di espulsione o di recesso unilaterale, la quota sociale pagata non sarà rimborsata.

Articolo 6 - Soci: categorie

1. Sono istituite le seguenti categorie di Soci: (a) Soci Onorari, (b) Soci Sostenitori, (c) Soci Ordinari.

2. Sono Soci Onorari quelle persone che hanno contribuito o contribuiscono in modo significativo allo sviluppo delle relazioni sino-italiane. La nomina a Socio Onorario è fatta dall’Assemblea. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa e non godono del diritto di voto in Assemblea.

3. Sono Soci Sostenitori quei soci che contribuiscono in misura più consistente al fabbisogno economico della Camera.

4. Sono Soci Ordinari tutti i Soci che non appartengono ad altra categoria.

5. Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori (i “Soci Votanti”).

6. Ogni Socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente che potrà deciderne l’inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.    

Articolo 7 - Associazione, Quota sociale

1. L'anno sociale corrisponde all'anno solare. L’associazione alla Camera è valida per un anno e può essere rinnovata a partire dal 1 ottobre dell'anno precedente.

2. I Soci tenuti al pagamento della quota sociale devono farlo all'atto dell'iscrizione o al momento del rinnovo.

3. L’ammontare delle quote per l’anno successivo viene fissato dal Consiglio in base alle necessità di bilancio della Camera ed a criteri di appartenenza alle categorie di soci e viene indicato nel bilancio annuale presentato in approvazione all’Assemblea.

4. Le quote sociali non possono essere distribuite tra i Soci o rimesse all’estero.

Articolo 8 - Esercizio sociale, riserve

1. L’esercizio sociale è annuale e coincide con l’anno solare.

2. I fondi necessari per l’attività sono ripartiti tra le varie comunità locali e da queste gestiti in base alle direttive del Consiglio, sotto la responsabilità del Tesoriere e dei Vice Presidenti preposti alle comunità locali. Il Consiglio, di anno in anno decide, in base al budget e al bilancio provvisorio preparato dal Segretario Generale con il contributo dei manager, la ripartizione dei fondi.

3. La Camera dispone e mantiene, preferibilmente in un conto separato esclusivamente dedicato a questa, una riserva generale in misura equivalente ai costi di esercizio della Camera per un periodo di sei [6] mesi. Il Segretario Generale ed il Consiglio verificano ed adeguano se necessario l'ammontare della riserva generale entro tre [3] settimane dal termine di ogni semestre facendo riferimento alle spese sostenute nel semestre appena terminato. La riserva generale è da utilizzarsi solo in caso di scioglimento della Camera o in situazioni eccezionali se così deliberato dal Consiglio con parere positivo dei Revisori.

4. La Camera dispone e mantiene, preferibilmente in un conto separato esclusivamente dedicato a questa, una riserva in relazione agli ammontari dovuti come trattamento di fine rapporto del personale dipendente della Camera sulla base di quanto previsto dalla legge cinese. Il Segretario Generale ed il Consiglio verificano ed adeguano se necessario l'ammontare della riserva entro tre [3] settimane dal termine di ogni semestre con riferimento a quanto eventualmente dovuto in caso di risoluzione del rapporto di tutti i dipendenti al termine del semestre successivo. La riserva per trattamento di fine rapporto è da utilizzarsi esclusivamente per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente della Camera.

Articolo 9 - Organi Sociali

1. L’Ambasciatore d’Italia in Cina è il Presidente Onorario della Camera.

2. Sono  organi della Camera:

- l’Assemblea dei Soci ("Assemblea")

- il Consiglio Direttivo ("Consiglio")

- il Presidente

- quattro [4] Vice Presidenti

- il Tesoriere

- il Collegio dei Revisori dei Conti (“Revisori”)

- Il Collegio dei Probiviri (“Probiviri”)

- il Segretario Generale

3. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Probiviri, sono elettive. Non è ammesso il cumulo delle cariche. Non sono ammessi due candidati appartenenti alla stessa azienda.

4. Per i membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri non è previsto alcun compenso o rimborso per le spese sostenute in Cina (viaggi, soggiorni, etc.) nell'assolvere gli obblighi inerenti alle loro funzioni. È ammesso rimborso di spese sostenute all'estero se preventivamente autorizzate dal Consiglio e comunque sulla base di criteri di massima economia.

5. Condizioni generali per l’eleggibilità a tutte le cariche sociali sono l’appartenenza ad una delle categorie di cui ai capi a) e b) dell’articolo 4 comma 2 del presente Statuto, l’effettiva residenza e la dimora abituale in Cina e l’essere o rappresentare un Socio Sostenitore, nonché la possibilità pratica di partecipare alla vita associativa della Camera e l’effettiva partecipazione alla stessa.

6. Per l’eleggibilità alle relative cariche è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Il Tesoriere deve avere un profilo professionale adeguato al ruolo ricoprendo o avendo ricoperto -per un periodo minimo di cinque (5) anni - incarichi come CEO o direttore generale, CFO o direttore amministrativo e finanziario o cariche equivalenti; ovvero avere la qualifica di commercialista, CPA o revisore dei conti in qualsiasi paese del mondo.

- Presidente e Tesoriere devono impegnarsi a garantire la loro presenza a Pechino per gli impegni istituzionali e per gli obblighi inerenti alle loro funzioni.

- I Vice Presidenti preposti alle comunità locali devono avere la propria dimora abituale nella località cui sono preposti.

- Possono candidarsi alla carica di Probiviri tutti gli ex Presidenti, ex Vice Presidenti, ex Vice Presidenti di Circoscrizione, ex Tesorieri ed ex Consiglieri che, dalla data di rifondazione della Camera (22 Gennaio 1998), siano stati in carica per almeno due mandati.

Articolo 10 - Assemblea: composizione, attribuzioni

​1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci della Camera.

2. L’Assemblea è l’organo supremo della Camera, con le seguenti, esclusive attribuzioni:

- discute e delibera, con potere vincolante nei confronti di tutti gli organi della Camera, su tutte le materie relative all’attività ed agli scopi della Camera;

- discute e delibera in merito alle relazioni annuali del Consiglio, del Tesoriere e dei Revisori sull’anno di gestione trascorso suggerendo linee e direttive;

- discute e approva il bilancio consuntivo;

- discute e delibera in merito al bilancio preventivo, suggerendo linee e direttive ed eventuali revisioni;

- discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei Soci;

- discute e delibera su eventuali modifiche del presente Statuto;

- elegge le cariche sociali;

- discute e delibera sullo scioglimento della Camera.

Articolo 11 - Assemblea: convocazione, deliberazioni

1. L’Assemblea si riunisce almeno due [2] volte l’anno su convocazione scritta del Presidente rivolta a tutti i Soci. L’Assemblea si riunisce di norma a Pechino. La prima Assemblea è convocata preferibilmente tra febbraio e marzo di ciascun anno, la seconda Assemblea preferibilmente tra settembre ed ottobre.

2. L’Assemblea può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno un decimo [1/10] dei Soci aventi diritto di voto ovvero in seguito a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio. In questi casi il Presidente deve sollecitamente convocare l’Assemblea. Qualora questa non sia convocata entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i Soci richiedenti o il Consiglio possono inviare direttamente l’avviso di convocazione a tutti i Soci. L’Assemblea può infine essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

3. L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai Soci almeno quindici [15] giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Se almeno un decimo [1/10] dei Soci aventi diritto di voto ne fanno richiesta scritta entro sette [7] giorni dalla data d’invio dell’avviso di comunicazione, il Presidente aggiunge all’ordine del giorno eventuali ulteriori temi dei quali è richiesta la discussione e lo comunica ai Soci.

4. L’Assemblea è valida quando sia stata regolarmente convocata e quando all’ora prefissata siano presenti o rappresentati o comunque votanti in via elettronica almeno un terzo [1/3] dei Soci aventi diritto di voto. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta [30] minuti dopo in seconda convocazione ed è quindi comunque valida quando sia stata regolarmente convocata.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza, l’Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente preposto alla comunità di Pechino. Qualora indisponibile, dal Vice Presidente con maggiore anzianità di Vice Presidenza all’interno del Consiglio.

6. Ogni Socio Votante ha diritto ad un [1] voto, che può essere esercitato anche per via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

7. L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti, rappresentati o comunque votanti in via elettronica. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate (in Assemblea, tenuta anche per via telematica, o attraverso il voto elettronico) da più del cinquanta per cento [50%] di tutti i Soci aventi diritto di voto in prima convocazione. La proposta di scioglimento della Camera deve essere approvata (in assemblea o attraverso il voto elettronico) da più del settantacinque percento [75%] di tutti i Soci aventi diritto di voto.

8. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente decide la maggioranza.

9. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il Verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data dell’Assemblea e fatto circolare ai membri del Consiglio e da questi restituito al Segretario Generale con i loro commenti entro i successivi sette [7] giorni. La versione definitiva del verbale è trasmessa ai Soci entro quattordici [14] giorni dalla data dell’Assemblea tramite pubblicazione sul sito della Camera.

10. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci. Ciascuna persona fisica non può ricevere più di tre [3] deleghe. La delega è considerata valida solo se firmata dal rappresentante principale del socio delegante ove il socio delegante sia una persona giuridica o dal socio delegante ove esso sia una persona fisica. Non sono ammesse sotto-deleghe.

11. Alle riunioni dell’Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, il capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, il direttore dell’ufficio governativo per la promozione del commercio con l’estero ed i loro rappresentanti nelle circoscrizioni consolari. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare anche non Soci, in qualità di osservatori o relatori.

Articolo 12 - Assemblea Elettiva: elezioni delle cariche sociali

1. L’elezione delle cariche sociali è affidata all’Assemblea ("Assemblea Elettiva"). Per la convocazione, la validità e le altre condizioni dell’Assemblea Elettiva vale quanto previsto per l’Assemblea, ma i termini di convocazione sono di trenta [30] giorni. L’Assemblea Elettiva è convocata ogni due [2] anni, preferibilmente tra febbraio e marzo.

2. Le candidature, corredate da Curriculum Vitae e Lettera di Motivazione, devono essere presentate entro quindici [15] giorni dall’Assemblea Elettiva per la comunicazione ai Soci. Non è ammesso il cumulo delle candidature. Tutti i candidati devono impegnarsi, in caso di elezione, al rispetto del presente Statuto e del Codice Etico.

3. I Soci Sostenitori possono candidarsi alle cariche di Presidente, di quattro [4] Vice Presidenti, di Tesoriere e di dieci [10] Consiglieri.

4. I candidati alle cariche sociali devono soddisfare i requisiti per la carica stessa o impegnarsi a soddisfarle immediatamente in caso siano eletti, a pena di decadenza.

5. Un posto di Vice Presidente è riservato a candidati residenti rispettivamente a Pechino, Shanghai, Chongqing e Guangzhou. La posizione di Consigliere deve essere riservata ai candidati provvisti dei seguenti requisiti: (a) un [1] candidato residente a Pechino; (b) un [1] candidato residente nella circoscrizione di Pechino, ma non a Pechino; (c) un [1] candidato residente a Shanghai; (d) un [1] candidato residente a Suzhou; (e) un [1] candidato residente nella circoscrizione di Shanghai; (f) un [1] candidato nella circoscrizione di Shanghai, ma non a Shanghai; (g) un [1] candidato residente a Guangzhou; (h) un [1] candidato residente nella circoscrizione di Guangzhou, ma non a Guangzhou; (i) due [2] candidati di libera elezione. 
La composizione del Consiglio deve essere tale da garantire il più possibile la presenza di esperienze e  cultura diverse e l’equilibrio di genere. A tal fine, come Consiglieri, almeno due [2] posti devono essere riservati a membri del genere meno rappresentato, a condizione che gli stessi abbiano raggiunto almeno il 10% dei voti espressi in una Assemblea Elettiva per le posizioni di Consigliere. 

6. L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Collegio di Revisione dei Conti e ne fissa il numero sino al limite massimo di tre;   

7. L’elezione è unica, su base nazionale. Di ciascuno dei candidati a membri del Consiglio è indicata la circoscrizione consolare di iscrizione AIRE (ove applicabile) e la dimora abituale.

8. Il Consiglio, almeno tre [3] mesi prima dell’Assemblea Elettiva, stabilisce con regolamento i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’Assemblea del voto dandone informazione sul sito della Camera. È ammesso il voto elettronico, a condizione che sia garantita la segretezza della votazione. Il Presidente, nell'avviso di convocazione dell’Assemblea Elettiva, comunica il regolamento per le votazioni.

9. Le cariche sociali prendono effetto dalla data dell’Assemblea Elettiva e lo mantengono per un periodo di due [2] anni, fino alla successiva Assemblea Elettiva. In attesa dell’elezione delle nuove cariche sociali, quelle precedenti sono prorogate.

10. Chiunque ricopra una carica sociale e perda i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 9 comma 4 e 5, decade automaticamente dalla carica.

11. In sostituzione di una carica sociale resasi vacante per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti avente i relativi requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto. In mancanza, la sostituzione avviene in seguito ad elezione.

Articolo 13 - il Consiglio: composizione, attribuzioni​

1. Il Consiglio è composto da sedici [16] membri, eletti o nominati secondo le procedure del presente Statuto.

2. Sono membri del Consiglio:

(a) un [1] Presidente;

​(b) quattro [4] Vice Presidenti;

(c) un [1] Tesoriere;

(d) dieci [10] Consiglieri.

3. Alle riunioni del Consiglio sono invitati senza diritto di voto, il Presidente Onorario e capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, o i loro rappresentanti nelle circoscrizioni consolari (nel caso in cui la riunione del Consiglio si tenga nelle rispettive Circoscrizioni Consolari), i Revisori. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare, dal Presidente, anche non Soci, senza diritto di voto

4. Tutti i membri del Consiglio durano in carica per due [2] anni e possono essere rieletti nel Consiglio per un massimo di tre [3] mandati. Per qualsiasi carica non sono ammessi più di due [2] mandati consecutivi. Ai fini di computo del limite massimo dei due [2] mandati consecutivi, assume la stessa rilevanza del mandato ordinario il mandato parziale, ovvero il mandato di durata inferiore a due anni che si impone in casi straordinari di sopravvenuta cessazione dalla carica di membro del consiglio di uno dei componenti con conseguente necessità di sostituzione da parte di un nuovo membro.

5. Il Consiglio è l’organo amministrativo della Camera, con le seguenti attribuzioni esclusive:

(a) decide sugli indirizzi dell’attività camerale e predispone il programma annuale delle attività;

(b) decide sugli accordi di collaborazione tra la Camera ed altri Enti, istituzioni ed organismi;

(c) decide sui progetti e le iniziative della Camera;

(d) provvede all’ordinamento degli uffici e del personale e delibera su tutto quanto attiene al normale funzionamento della Camera;

(e) nomina il Segretario Generale;

(f) redige il bilancio preventivo e presenta il bilancio consuntivo per l’approvazione dell’Assemblea;

(g) decide sulla ripartizione dei fondi ai vari uffici ed autorizza preventivamente l’utilizzo dei fondi per i vari progetti ed iniziative;

(h) decide sull’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili;

(i) approva la creazione di gruppi di lavoro promossi dai Soci nell'ambito della Camera, ne stabilisce i regolamenti e vigila sulla loro attività; conferma i coordinatori e responsabili scelti nell'ambito dei gruppi di lavoro subordinatamente alla conferma da parte di questi del rispetto dei principi espressi dal punto 7 del presente Articolo;

(j) decide sull’eventuale aumento del numero dei Consiglieri e sulla loro localizzazione territoriale;

(k) delibera l’ammontare delle quote associative annuali come parte del bilancio preventivo;

(l) propone le modifiche del presente Statuto all’Assemblea;

(m) esercita tutti i poteri non specificatamente riservati all’Assemblea.

6. Il Consiglio può attribuire deleghe specifiche al Presidente o a Consiglieri.

7. I membri del Consiglio ed i coordinatori dei gruppi di lavoro, qualora, per motivo della propria funzione all'intero della Camera, conoscano persone o aziende – Soci o non Soci – o abbiano notizia di opportunità di affari, si asterranno da utilizzare dette conoscenze e notizie a proprio vantaggio e ad utilizzare la propria funzione all'interno della Camera per promuovere sé stessi o la propria azienda. I membri del Consiglio Direttivo della Camera ed i coordinatori dei gruppi di lavoro non possono, direttamente o indirettamente, assumere incarichi retribuiti dalla Camera o fornire alla Camera servizi retribuiti, salvo approvazione espressa del Consiglio.

Articolo 14 - il Consiglio: convocazione, deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro [4] volte all’anno su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno una [1] volta all’anno in ciascuna delle varie circoscrizioni consolari. Sono ammesse riunioni via video/audio-conferenza con le modalità descritte qui di seguito; in questo caso la riunione si considera tenuta a Pechino.

2. Il Consiglio può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno cinque [5] dei suoi membri. In questo caso il Presidente deve sollecitamente convocare il Consiglio. Qualora questo non sia convocato entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i richiedenti possono inviare direttamente l’avviso di convocazione agli altri membri.

3. L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai membri ed ai Revisori almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Se richiesto da un membro o dai Revisori entro due [2] giorni dalla data di invio dell’avviso di convocazione, il Presidente aggiunge all’ordine del giorno eventuali temi dei quali è richiesta la discussione.

4. Il Consiglio può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario Generale o altro soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

5. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio che decide con metodo collegiale sono valide: (a) quando siano state regolarmente convocate e (b) quando all’ora prefissata siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Non verificandosi tali condizioni, il Consiglio non è costituito e non può deliberare validamente secondo il metodo collegiale.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Quando non sia presente il Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente locale.

8. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio ed ha il compito di redigere il Verbale. È facoltà dei Revisori partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

9. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un [1] voto. Il diritto di voto dei membri del Consiglio non è delegabile.

10. Il Consiglio delibera a scrutinio palese con maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

11. Le deliberazioni del Consiglio prese con metodo collegiale sono consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data della riunione del Consiglio. La versione definitiva del verbale è definita ed approvata, anche in via elettronica, entro quindici [15] giorni dalla data della riunione del Consiglio. I verbali sono atti interni del Consiglio ma vengono comunicati ai Revisori entro sette [7] giorni dall’approvazione. Se ritenuto opportuno, il Presidente dispone la pubblicazione di un estratto del verbale o di alcune deliberazioni sul sito della Camera.

12. Il membro del Consiglio che non partecipi a tre [3] sedute consecutive del Consiglio, è da questo dichiarato decaduto e sostituito secondo le procedure dell’Articolo 12.11.

13. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun membro del Consiglio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

(a) La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

(b) Le decisioni dei membri del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio e firmate dal Presidente.

14. Inoltre, per questioni di ordinaria amministrazione che tuttavia richiedano la spedita approvazione del Consiglio, è ammessa la votazione con voto elettronico, in base alle modalità previste da apposito regolamento, fatta salva l’operatività del principio del silenzio assenso.

15. I membri del Consiglio, i Probiviri ed i Revisori si impegnano a firmare il codice etico e di disciplina e a mantenere la riservatezza di quanto viene discusso dal Consiglio e a non divulgare al di fuori del Consiglio documenti o corrispondenza su temi di discussione del Consiglio.

Articolo 15 - Il Presidente, i Vice Presidenti

1. Il Presidente coordina e sovrintende le attività della Camera; raccoglie le decisioni e le direttive dell’Assemblea e del Consiglio e le trasmette al Segretario Generale per l’esecuzione; rappresenta la Camera nei confronti dei terzi. Il Presidente è il responsabile nei confronti di tutti i Soci del controllo e l’adempimento delle predette direttive nell'operatività quotidiana della Camera.

2. In caso d’impedimento, il Consiglio nomina uno dei Vice Presidenti come Vicario per sostituire il Presidente in tutte le sue attribuzioni per non più di due [2] mesi. Se l’impedimento perdura per più di due [2] mesi, il Vice Presidente Vicario indice l’Assemblea Elettiva per l’elezione di un nuovo Presidente.

3. Il Presidente può delegare alcune delle sue prerogative di rappresentanza presso enti, istituzioni o per particolari progetti o situazioni ad un membro del Consiglio. In caso di impedimento di tutti i membri del Consiglio, il Presidente può delegare persone esterne allo stesso.

Articolo 16 - Tesoriere, Fondi, Certificazione

1. Il Tesoriere supervisiona l’utilizzo dei fondi della Camera e ne è responsabile nei confronti dei Soci.

2. I fondi della Camera, eccetto la quantità da tenersi per le ordinarie occorrenze di cassa e che sarà fissata dal Consiglio, verranno versati in conti correnti presso banche designate dal Consiglio anche in considerazione della ripartizione degli eventuali vari uffici.

3. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono autonomamente degli importi di cassa necessari alle attività della Camera, in base alle disposizioni del Consiglio. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono altresì di un rendiconto trimestrale relativo alla situazione economica della Camera in generale e delle varie Comunità locali. La certificazione del bilancio cinese della Camera viene eseguito a titolo oneroso da un CPA locale scelto dal Consiglio, tra società non Socie della Camera.

Articolo 17 – I Revisori

​1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'incarico di esaminare i libri Sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera, verificando correttezza e congruità della gestione contabile e della relativa rendicontazione. Vigila sull’osservanza delle normative a cui è sottoposta la Camera, verifica l'esistenza e l'efficacia dei sistemi di controllo interni e propone eventuali miglioramenti e modifiche. Predispone e sottopone all'Assemblea ordinaria un parere circa il contenuto dei bilanci, del rendiconto predisposto dal Consiglio e sulle altre tematiche di sua competenza.

2. I Revisori sono nominati dall’Assemblea ogni due anni, su proposta del Consiglio, tra soggetti non soci della Camera e in possesso delle caratteristiche professionali adeguate all'incarico. Su decisione dell’Assemblea dei Soci, le funzioni dei Revisori possono essere demandate ad una società di revisione esterna.

3. Il mandato dei Revisori è rinnovabile per un massimo di tre [3] mandati consecutivi. I Revisori rimangono in carica sino al termine del mandato e/o sino all’effettivo insediamento del nuovo Collegio in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini.

4. I Revisori nominano durante la prima riunione il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Presidente ha la facoltà di convocare la riunione dei Revisori ogniqualvolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:

- prima dell’Assemblea Generale annuale per esprimere un parere sull'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente;

- entro dieci giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o da ciascun membro del Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei Soci.

L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai Revisori almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno.

5. La qualità di membro del Collegio dei Revisori viene a cessare di diritto in caso di:

- decorso del termine di cui all'art. 14.2.

- morte o perdita dei diritti civili.

- assenza per qualunque motivo a tre riunioni nel corso di un anno.

- dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori.

In tutti questi casi, ad eccezione del caso della scadenza del mandato di cui all’art. 14.2, entrerà in carica in sostituzione il primo dei non eletti all’ultima Assemblea. Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non ne avesse più i requisiti ovvero non vi fossero non eletti, il Collegio dei Revisori decade e la successiva Assemblea procederà alla sostituzione.

Articolo 18 – I Probiviri: membri ed attribuzioni

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da due (2) membri, eletti secondo le procedure del presente Statuto e da un Presidente del Collegio nominato dall’Ambasciatore Italiano in Cina, scelto tra il personale diplomatico in Cina.

2. I Probiviri elettivi durano in carica per due [2] anni e possono essere rieletti nella stessa carica per un massimo di tre [3] mandati consecutivi.

3. Il Collegio dei Probiviri supporta, ove richiesto dal Consiglio, l’azione del Consiglio stesso, fornendo opinioni e chiarimenti su circostanze ed interpretazioni dubbie, pareri atti a supportare le decisioni gestionali degli organi direttivi e dirimere eventuali controversie tra i Soci ovvero tra i Soci e la Camera.

4. Il Collegio si riunisce entro 10 giorni dalla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio.

5. I membri del Collegio dei Probiviri si impegnano a mantenere la riservatezza di quanto viene discusso dal Collegio e a riportare l’esito della discussione solo al Consiglio.

6. Si deve procedere a nuova nomina qualora il numero effettivo dei Probiviri, a causa delle ragioni elencate dall’Art. 5 o per altre cause, dovesse scendere al di sotto dei 3 membri.

Articolo 19 - Il Segretario Generale

1. La scelta del Segretario Generale, effettuata dal Consiglio su proposta del Presidente, deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana, su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri della stessa.

2. Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, la predisposizione della bozza di programma di attività, la predisposizione della bozza bilancio preventivo e di quello consuntivo, la predisposizione dei verbali e tutte le altre attività di volta in volta attribuitegli dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Segretario Generale aggiorna periodicamente il Consiglio sulle problematiche. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali.

3. Il Segretario Generale è il capo del personale retribuito e riceve le direttive direttamente dal Presidente e, relativamente alle loro attribuzioni esclusive, dai Vice Presidenti.

4. Il Segretario Generale deve essere un cittadino italiano. Il Segretario generale non può essere Socio, non può dedicarsi ad affari commerciali, né svolgere altra attività professionale all’infuori di quella camerali o sedere nel Consiglio di Amministrazione o in organismi di garanzia e controllo di persone giuridiche Socie della Camera, a meno di essere preventivamente autorizzato dal Consiglio.

5. La retribuzione del Segretario Generale è fissata dal Consiglio, su proposta del Presidente.

Articolo 20 – Codice Etico, Codice di Disciplina, Regolamento interno, lingua

1. Il Codice Etico, predisposto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea Generale, regola il comportamento dei membri del Consiglio, del Segretario Generale e dei dipendenti della Camera, ispirandosi a principi di correttezza, lealtà, imparzialità e trasparenza, al rispetto delle regole e dei canoni di correttezza, competenza, professionalità, cura e diligenza.

2. Il codice di disciplina, predisposto dal Consiglio, regola le modalità di applicazione del Codice Etico e le procedure da seguire in caso di presunta infrazione del Codice Etico.

3. Un regolamento interno, elaborato dal Consiglio, regola il funzionamento dei singoli organi Camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico, e dispone eventuali norme interpretative di dettaglio.

4. L’italiano ed il cinese sono le lingue ufficiali della Camera. Il presente Statuto è formulato in lingua italiana e cinese, in caso di discrepanza prevale la versione italiana.

Articolo 21 - Comunicazioni agli enti governativi italiani

1. Il Consiglio invia, se necessario, entro trenta [30] giorni dall’adozione al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la rappresentanza diplomatica competente:

(a) una copia delle delibere adottate dal Consiglio e dall’Assemblea Generale dei Soci in quanto richieste dalla legge;

(b) una copia del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di una relazione dei revisori;

(c) un elenco dei Soci, con le variazioni rispetto all’anno precedente;

(d) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;

(e) una relazione sulle nuove attività programmate;

(f) la lista dei componenti gli organi della Camera.

Articolo 22 - Variazioni di Statuto

1. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte dal Consiglio all’approvazione dell’Assemblea che le valuta ed approva ai sensi dell’art. 11(7).

2. Le modifiche allo statuto sono soggette agli adempimenti di legge applicabili nella Repubblica Popolare Cinese. 

Articolo 23 - Durata della Camera, scioglimento

1. La durata della Camera è illimitata.

2. L’Assemblea può decidere lo scioglimento della Camera secondo le regole previste dal presente Statuto. L’Assemblea, nel decidere lo scioglimento della Camera, elegge con maggioranza semplice i liquidatori. Se l’Assemblea non elegge liquidatori, le pratiche della liquidazione vengono eseguite dal Presidente e dai quattro [4] Vice Presidenti.

3. In caso di scioglimento della Camera per ogni motivo, successivamente alla liquidazione, l’eventuale residuo attivo sarà devoluto in beneficenza, su decisione insindacabile del capo della rappresentanza diplomatica italiana in Cina.

Articolo 24 - Validità, Regolamento transitorio

1. Il presente Statuto è valido dal giorno dell’approvazione dell’Assemblea. Fino alla data di svolgimento della successiva Assemblea Elettiva restano in carica gli Organi Sociali previsti dal precedente Statuto.

 

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