Articolo 1 – Denominazione
1. La Camera di Commercio Italiana in Cina ("Camera") è un’associazione libera ed elettiva costituita nella Repubblica Popolare Cinese ("Cina") da operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e straniere.
2. Le attività della Camera sono regolate dal presente Statuto, dalle leggi della Repubblica italiana e dalle leggi della Repubblica Popolare cinese. La Camera è riconosciuta dal Governo cinese e dal Governo italiano.
Articolo 2 - Sede, Circoscrizioni
1. La Camera ha sede in Pechino.
2. La Camera è organizzata in tre circoscrizioni: Pechino, Shanghai e Canton, con competenza territoriale corrispondente alle circoscrizioni consolari.
Articolo 3 - Scopo, Attribuzioni
1. La Camera ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e culturali tra operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e cinesi. A tal fine, la Camera:
(a) promuove lo sviluppo di ogni forma di collaborazione economica e tecnica fra le imprese e le organizzazioni economiche legate ai due Paesi ed in relazione alle attività di società costituite in Cina che rappresentano interessi italiani e sviluppano iniziative di cooperazione ed assistenza per i Soci ed i richiedenti;
(b) raccoglie e fornisce ai Soci ed ai richiedenti informazioni di carattere economico, finanziario, commerciale, sociale, fiscale e legale in relazione agli sviluppi del mercato cinese, offrendo segnalazioni di opportunità e progetti commerciali, di investimento diretto, di trasferimento di tecnologia e di cooperazione industriale;
(c) organizza, in collaborazione con gli enti interessati, missioni di operatori economici dei due Paesi, seminari tecnici, conferenze in merito a questioni attinenti l’economia e gli scambi commerciali fra i due Paesi, e quant’altro necessario a sviluppare tali forme di collaborazione;
(d) agevola i Soci ed i richiedenti nella composizione di dispute commerciali insorgenti fra operatori, imprenditori ed organizzazioni economiche e promuove in particolar modo il ricorso ad istituzioni arbitrali e di conciliazione costituite nei due Paesi, o a livello internazionale;
(e) sensibilizza gli organi governativi e le amministrazioni pubbliche dei due Paesi in relazione a questioni di interesse comune dei Soci;
(f) collabora con le Autorità diplomatiche, con enti italiani e stranieri, pubblici e privati, al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi ed attività comuni;
(g) promuove e partecipa a congressi, convegni, mostre, esposizioni ed ogni altra manifestazione atta a sviluppare le relazioni economiche e culturali fra i due Paesi;
(h) pone in essere ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi associativi.
2. La Camera esclude ogni scopo di lucro. Il Consiglio può decidere di anno in anno di destinare parte dei ricavi ad iniziative benefiche.
Articolo 4 - Soci: ammissione, durata
1. La Camera è composta da un numero illimitato di Soci.
2. Il diritto di associarsi alla Camera viene riconosciuto: (a) agli uffici di rappresentanza od alle società o enti costituiti o partecipate in Cina da per sone fisiche o giuridiche italiane o straniere, (b) alle persone fisiche e giuridiche italiane o straniere.
3. La Camera, non appena ciò sia consentito dalle leggi, permetterà l’associazione di soggetti cinesi, persone fisiche e giuridiche, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo ("Consiglio") decide sulla ammissione dei candidati entro cinque [5] giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Contro tale decisione, è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci ("Assemblea") da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica della decisione. L'Assemblea discute e decide sul ricorso alla successiva convocazione.
5. Le persone giuridiche nominano, all’atto dell’iscrizione e con facoltà di sostituzione in ogni momento previa comunicazione scritta alla Camera, un rappresentante presso la Camera che esercita tutte le prerogative attribuite dal presente Statuto al Socio.
Articolo 5 - Soci: esclusione, recesso
1. Il Socio, se ricorrono gravi motivi, può essere escluso dalla Camera in seguito a delibera del Consiglio. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica del provvedimento. L'Assemblea discute e decide sul ricorso alla successiva convocazione.
2. Il Socio può in ogni momento recedere dalla Camera. Il recesso ha effetto immediato.
3. In caso di esclusione o di recesso, la quota sociale pagata non sarà rimborsata.
Articolo 6 - Soci: categorie
1. Sono istituite le seguenti categorie di Soci: (a) Soci Onorari, (b) Soci Sostenitori, (c) Soci Non Residenti, (d) Soci Ordinari.
2. Sono Soci Onorari quelle persone che hanno contribuito o contribuiscono in modo significativo allo sviluppo delle relazioni sino-italiane. La nomina a Socio Onorario è fatta dall’Assemblea. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa e non godono del diritto di voto in Assemblea.
3. Sono Soci Sostenitori quei soci che contribuiscono in misura più consistente al fabbisogno economico della Camera.
4. Sono Soci Non Residenti le persone giuridiche che non hanno sede in Cina ovvero le persone fisiche non residenti in Cina. I Soci Non Residenti non godono del diritto di voto in Assemblea.
5. Sono Soci Ordinari tutti i Soci che non appartengono ad altra categoria.
6. Il diritto di voto in Assemblea è attribuito ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori (i “Soci Votanti”).
7. Ogni Socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.
Articolo 7 - Associazione, Quota sociale
1. L'anno sociale corrisponde all'anno solare. L’associazione alla Camera è valida per un anno e può essere rinnovata a partire dal 1 ottobre dell'anno precedente.
2. I Soci tenuti al pagamento della quota sociale devono farlo all'atto dell'iscrizione o al
momento del rinnovo.
3. L’ammontare delle quote per l’anno successivo viene fissato dalla seconda Assemblea annuale, su proposta del Consiglio in base alle necessità di bilancio della Camera.
4. Le quote sociali non possono essere distribuite tra i Soci o rimesse all’estero.
Articolo 8 - Fondo, esercizio sociale
1. Il fondo comune della Camera è costituito dalle quote d’associazione annuali a carico dei Soci, dai beni acquistati utilizzando dette quote, nonché da ogni altro contributo, provento ricevuto dallo Stato italiano, da enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri.
2. I fondi necessari per l’attività sono ripartiti tra le varie circoscrizioni e da queste gestiti autonomamente in base alle direttive del Consiglio. Il Consiglio, di anno in anno decide, in base alle esigenze e l’eventuale opinione dell’Assemblea, la ripartizione dei fondi nel bilancio preventivo.
3. L’esercizio sociale è annuale e coincide con l’anno solare.
Articolo 9 - Organi Sociali
1. Sono organi della Camera:
— l’Assemblea dei Soci ("Assemblea")
— il Consiglio direttivo ("Consiglio")
— il Presidente
— il Vice Presidente
— il Vice Presidente della Circoscrizione di Shanghai;
— il Vice Presidente della Circoscrizione di Canton;
— Il Tesoriere
— il Segretario Generale
2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella del Segretario Generale, sono elettive e non prevedono alcun compenso. Non è ammesso il cumulo delle cariche.
3. Condizioni generali per l’eleggibilità a tutte le cariche sociali sono l’effettiva residenza in Cina e l’essere Socio Ordinario o Socio Sostenitore. Per l’eleggibilità alle cariche circoscrizionali di Vice Presidente e di Consigliere è inoltre necessario essere iscritti e residenti nella circoscrizione relativa.
4. L’Ambasciatore d’Italia in Cina è il Presidente Onorario della Camera.
Articolo 10 - Assemblea: composizione, attribuzioni
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci della Camera.
2. L’Assemblea è l’organo supremo della Camera, con le seguenti, esclusive attribuzioni:
— discute e delibera, con potere vincolante nei confronti di tutti gli organi della Camera,
su tutte le materie relative all’attività ed agli scopi della Camera;
— discute e delibera in merito alle relazioni annuali del Consiglio e del Tesoriere
sull’anno di gestione trascorso suggerendo linee e direttive;
— discute e approva il bilancio consuntivo;
— discute e delibera in merito al bilancio preventivo, suggerendo linee e direttive ed
eventuali revisioni;
— discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei Soci;
— discute e delibera su eventuali modifiche del presente Statuto;
— elegge le cariche sociali;
— discute e delibera sullo scioglimento della Camera.
Articolo 11 - Assemblea: convocazione, deliberazioni
1. L’Assemblea si riunisce almeno due [2] volte l’anno su convocazione scritta del Presidente rivolta a tutti i Soci. L’Assemblea si riunisce di norma a Pechino. La prima Assemblea è convocata preferibilmente tra febbraio-marzo di ciascun anno, la seconda Assemblea tra settembre-ottobre.
2. L’Assemblea può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno un decimo [1/10] dei Soci Votanti ovvero in seguito a richiesta della maggioranza dei membri Consiglio. In questi casi il Presidente deve sollecitamente convocare l’Assemblea. Qualora questa non sia convocata entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i Soci richiedenti possono inviare direttamente l’avviso di convocazione agli altri Soci. L’Assemblea può infine essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
3. L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai Soci almeno quindici [15] giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Se almeno un decimo [1/10] dei Soci Votanti ne fanno richiesta scritta entro sette [7] giorni dalla data d’invio dell’avviso di comunicazione, il Presidente aggiunge all’ordine del giorno eventuali ulteriori temi dei quali è richiesta la discussione e lo comunica ai Soci.
4. L’Assemblea è valida quando sia stata regolarmente convocata e quando all’ora prefissata siano presenti o rappresentati o comunque votanti in via elettronica almeno un quarto [1/4] dei Soci Votanti. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce trenta [30] minuti dopo in seconda convocazione ed è quindi comunque valida quando sia stata regolarmente convocata.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.
6. Ogni Socio Votante ha diritto ad un [1] voto, che può essere esercitato anche per via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
7. L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci Votanti presenti, rappresentati o comunque votanti in via elettronica. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate (in Assemblea o attraverso il voto elettronico) da almeno un quarto [1/4] di tutti i Soci Votanti. La proposta di scioglimento della Camera deve essere approvata (in assemblea o attraverso il voto elettronico) a maggioranza assoluta di tutti i Soci Votanti.
8. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente decide la maggioranza.
9. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il Verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data dell’Assemblea e fatto circolare ai membri del Consiglio e da questi restituito al Segretario Generale con i loro commenti entro i successivi sette [7] giorni. La versione definitiva del verbale è trasmessa ai Soci entro quattordici [14] giorni dalla data dell’Assemblea tramite pubblicazione sul sito della Camera.
10. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci. Ciascun Socio non può ricevere più di tre [3] deleghe. Non sono ammesse sotto-deleghe.
11. Alle riunioni dell’Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, il capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, il direttore dell’ufficio governativo per la promozione del commercio con l’estero ed i loro rappresentanti nelle circoscrizioni consolari. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare anche non Soci, in qualità di osservatori o relatori.
Articolo 12 - Assemblea Elettiva: elezioni delle cariche sociali
1. L’elezione delle cariche sociali è affidata all’Assemblea ("Assemblea Elettiva"). Per la convocazione, la validità e le altre condizioni dell’Assemblea Elettiva vale quanto previsto per l’Assemblea ma i termini di convocazione sono di trenta [30] giorni. L’Assemblea Elettiva è convocata ogni due [2] anni, preferibilmente tra Febbraio e Marzo.
2. Le candidature devono essere presentate entro quindici [15] giorni dall’Assemblea Elettiva per la comunicazione ai Soci. Non è ammesso il cumulo delle candidature.
3. Tutti i Soci Votanti possono candidarsi alle cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Tesoriere e di otto [8] Consiglieri.
4. I Soci Votanti provenienti dalle circoscrizioni relative possono candidarsi alle seguenti cariche:
— due (2) Consiglieri, eletti tra i soci residenti a Pechino;
— un (1) Vice Presidente e un (1) Consigliere, eletti tra soci residenti a Shanghai;
— un (1) Vice Presidente e un (1) Consigliere, eletti tra soci residenti a Canton.
5. L’elezione è unica, su base nazionale. Di ciascuno dei candidati è indicata la circoscrizione di provenienza.
6. Il Consiglio, almeno tre [3] mesi prima dell’Assemblea Elettiva, stabilisce con regolamento i criteri e le modalità per lo svolgimento del voto dandone informazione sul sito della Camera. È ammesso il voto elettronico, a condizione che sia garantita la segretezza della votazione. Il Presidente nell'avviso di convocazione dell’Assemblea Elettiva da’ comunicazione del regolamento per le votazioni.
7. Le cariche sociali entrano in carica dalla data dell’Assemblea Elettiva e lo rimangono per un periodo di due [2] anni, fino alla successiva Assemblea Elettiva. In attesa dell’elezione delle nuove cariche sociali, quelle precedenti sono prorogate.
8. In sostituzione di una carica sociale resasi vacante per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti avente i requisiti di eleggibilità previsti dall’articolo 12(3) e 12(4). In mancanza, la sostituzione avviene in seguito ad elezione.
Articolo 13 - il Consiglio: composizione, attribuzioni
1. Il Consiglio è composto da tredici [13] membri, eletti o nominati secondo le procedure del presente Statuto.
2. Sono membri del Consiglio:
— un [1] Presidente;
— un [1] Vice Presidente;
— due [2] Vice Presidenti di circoscrizione;
— un [1] Tesoriere;
— otto [8] Consiglieri.
3. Due [2] posti di Consigliere sono riservati alla circoscrizione di Pechino. Un [1] posto di Consigliere e’ riservato per ciascuna delle circoscrizioni di Shanghai e Canton.
4. Alle riunioni del Consiglio sono invitati, senza diritto di voto, il capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, il direttore dell’ufficio governativo per la promozione del commercio con l’estereo ed i loro rappresentanti nelle circoscrizioni consolari. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare anche non Soci, in qualità di osservatori o relatori.
5. Tutti i membri del Consiglio durano in carica per due [2] anni e possono essere rieletti nella stessa carica per un massimo di tre [3] mandati consecutivi..
6. Il Consiglio è l’organo amministrativo della Camera, con le seguenti attribuzioni esclusive:
— decide sugli indirizzi dell’attività camerale e predispone il programma annuale delle
attività;
— decide sugli accordi di collaborazione tra la Camera ed altri Enti, istituzioni ed
organismi;
— decide sui progetti e le iniziative della Camera;
— provvede all’ordinamento degli uffici e del personale e delibera su tutto quanto
attiene al normale funzionamento della Camera;
— nomina il Segretario Generale;
— redige il bilancio preventivo e presenta il bilancio consuntivo per l’approvazione dell’
Assemblea;
— decide sulla ripartizione dei fondi alle varie circoscrizioni ed autorizza
preventivamente l’utilizzo dei fondi per i vari progetti ed iniziative;
— decide sull’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli
acquisti e le alienazioni dei beni mobili;
— propone l’ammontare delle quote associative annuali all’Assemblea;
— propone le modifiche del presente Statuto all’Assemblea;
— esercita tutti i poteri non specificatamente riservati all’Assemblea.
7. Il Consiglio può attribuire deleghe specifiche al Presidente o a Consiglieri.
Articolo 14 - il Consiglio: convocazione, deliberazioni
1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro [4] volte all’anno su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno una [1] volta all’anno in ciascuna delle varie sedi circoscrizionali. Sono ammesse riunioni via video/audio-conferenza; in questo caso la riunione si considera tenuta a Pechino.
2. Il Consiglio può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno cinque [5] dei suoi membri. In questo caso il Presidente deve sollecitamente convocare il Consiglio. Qualora questo non sia convocato entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i richiedenti possono inviare direttamente l’avviso di convocazione agli altri membri.
3. L’avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai membri almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l’ora della riunione e l’ordine del giorno. Se richiesto da qualunque membro entro due [2] giorni dalla data di invio dell’avviso di convocazione, il Presidente aggiunge all’ordine del giorno eventuali temi dei quali è richiesta la discussione.
4. Il Consiglio è valido: (a) quando sia stato regolarmente convocato e (b) quando all’ora prefissata siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Non verificandosi tali condizioni, il Consiglio non è costituito e non può deliberare.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Quando non sia presente il Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente della circoscrizione dove si svolge la riunione.
6. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un [1] voto. Il diritto di voto dei membri del Consiglio non è delegabile.
7. Il Consiglio delibera a scrutinio palese con maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale. Il verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data della riunione del Consiglio e fatto circolare ai membri del Consiglio per il loro commenti. La versione definitiva del verbale è definita entro quindici [15] giorni dalla data della riunione del Consiglio ed approvata alla prima riunione successiva. I verbali sono atti interni del Consiglio; se ritenuto opportuno, il Presidente dispone la pubblicazione di un estratto del verbale o di alcune deliberazioni sul sito della Camera.
9. Il membro del Consiglio che non partecipi a tre [3] sedute consecutive del Consiglio, è da questo dichiarato decaduto e sostituito secondo le procedure dell’Articolo 12(8).
10. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.
11. Per questioni di ordinaria amministrazione che tuttavia richiedano la spedita approvazione del Consiglio, è ammessa la votazione con voto elettronico, in base alle modalità previste da apposito regolamento, fatta salva l’operatività del principio del silenzio assenso.
Articolo 15 - Il Presidente, i Vice Presidenti
1. Il Presidente coordina e sovrintende le attività della Camera; raccoglie le decisioni e le direttive dell’Assemblea e del Consiglio e le trasmette al Segretario Generale per l’esecuzione; rappresenta la Camera nei confronti dei terzi. Il Presidente è il responsabile nei confronti di tutti i Soci del controllo e l’adempimento delle predette direttive nell'operatività quotidiana della Camera.
2. In caso d’impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni per non più di due [2] mesi. Se l’impedimento perdura per più di due [2] mesi, il Vice Presidente indice l’Assemblea Elettiva per l’elezione di un nuovo Presidente.
3. Il Presidente può delegare alcune delle sue prerogative di rappresentanza presso enti, istituzioni o per particolari progetti o situazioni, preferibilmente ad un membro del Consiglio.
Articolo 16 - Tesoriere, Revisori
1. Il Tesoriere supervisiona l’utilizzo dei fondi della Camera e ne è responsabile nei confronti dei Soci.
2. I fondi della Camera, eccetto la quantità da tenersi per le ordinarie occorrenze di cassa e che sarà fissata dal Consiglio, verranno versati in conti correnti presso banche designate dal Consiglio anche in considerazione della ripartizione delle circoscrizioni.
3. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti di circoscrizione dispongono autonomamente degli importi di cassa necessari alle attività della Camera, in base alle disposizioni del Consiglio. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti di circoscrizione dispongono altresì un rendiconto trimestrale relativo alla situazione economica della Camera in generale e delle varie circoscrizioni in particolare.
4. L’esame dei libri sociali viene eseguito da un CPA locale scelto dal Consiglio.
Articolo 17 - Il Segretario Generale
1. La scelta del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico, su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri.
2. Al Segretario Generale è affidata la direzione amministrativa della Camera, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, la predisposizione della bozza di programma di attività, la predisposizione della bozza bilancio preventivo e di quello consuntivo, la predisposizione dei verbali e tutte le altre attività di volta in volta attribuitegli dall’Assemblea, dal Consiglio, dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Segretario Generale aggiorna periodicamente il Consiglio sulle problematiche. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali.
3. Il Segretario Generale è il capo del personale retribuito e riceve le direttive direttamente dal Presidente e, relativamente alle loro attribuzioni esclusive, dai Vice Presidenti.
4. Il Segretario Generale deve essere un cittadino italiano. Il Segretario generale non può essere Socio e non può dedicarsi ad affari commerciali o svolgere altra attività professionale all’infuori di quelle camerali.
5. La retribuzione del Segretario Generale è fissata dal Consiglio.
Articolo 18 - Regolamento interno, lingua
1. Un regolamento interno fissa le competenze e regola il funzionamento dei singoli organi Camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio ha facoltà di regolare in dettaglio aspetti operativi e amministrativi, nel rispetto dei principi di questo Statuto.
3. L’italiano ed il cinese sono le lingue ufficiali della Camera. Il presente Statuto è formulato in lingua italiana e cinese, in caso di discrepanza prevale la versione italiana.
Articolo 19 - Comunicazioni agli enti governativi
1. Il Consiglio invia entro trenta [30] giorni dall’adozione al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la rappresentanza diplomatica competente:
(a) una copia delle delibere adottate dal Consiglio e dall’Assemblea Generale dei Soci in quanto richieste dalla legge;
(b) una copia del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di una relazione dei revisori;
(c) un elenco dei Soci, con le variazioni rispetto all’anno precedente;
(d) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;
(e) una relazione sulle nuove attività programmate;
(f) la lista dei componenti gli organi della Camera.
Articolo 20 - Variazioni di Statuto
1. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte dal Consiglio all’approvazione dell’Assemblea che le valuta ed approva ai sensi dell’art. 11(7).
Articolo 21 - Durata della Camera, scioglimento
1. La durata della Camera è illimitata.
2. L’Assemblea può decidere lo scioglimento della Camera secondo le regole previste dal presente Statuto. L’Assemblea, nel decidere lo scioglimento della Camera, elegge con maggioranza semplice i liquidatori. Se l’Assemblea non elegge liquidatori, le pratiche della liquidazione vengono eseguite dal Presidente e dai tre [3] Vice Presidenti.
3. In caso di scioglimento della Camera per ogni motivo, i fondi, il mobilio, l’attrezzatura, gli archivi ed eventuali altre attività saranno consegnati al capo della rappresentanza diplomatica italiana in Cina o ad un suo delegato. I Soci non hanno diritto di rivendicare alcuna parte dell’attivo sociale.
4. Se entro tre [3] anni dallo scioglimento non sarà ricostituita una Camera di Commercio Italiana, che sia stata riconosciuta dal Governo italiano, tutte le attività della cessata Camera, dopo l’avvenuta liquidazione, su decisione insindacabile del suddetto capo della rappresentanza diplomatica, saranno devolute a opere assistenziali.
Articolo 22 - Validità, Regolamento transitorio
1. Il presente Statuto è valido dal giorno dell’approvazione dell’Assemblea.
2. Gli Organi Sociali alla data di approvazione restano in carica fino all'Assemblea Elettiva del 2014.